Contratto preliminare di compravendita
(compromesso)
E' una scrittura privata con la quale le due parti si impegnano rispettivamente
a cedere e ad acquistare l'immobile oggetto della futura compravendita.
Il
compromesso non costituisce un effettivo passaggio di proprietà ma
rappresenta l'obbligo di stipulare il rogito, entro una certa data,
prefissandone il contenuto.
Il testo è libero e pertanto è possibile inserire qualsiasi clausola:
bisogna però fare attenzione a non lasciare spazi bianchi, specialmente sopra
la propria firma. Esistono comunque dei testi standard nei negozi di
modulistica per ufficio o, meglio ancora, farlo decidere al proprio
avvocato o notaio di fiducia.
Il compromesso deve contenere almeno gli elementi di seguito elencati:
In caso di trasferimento di mutuo dal venditore all'acquirente, deve
essere indicato il valore del mutuo e gli estremi dell'ultimo pagamento.
Se si nutrono dubbi riguardo il venditore, è possibile far redigere
l'atto dal notaio e farlo trascrizione presso la Conservatoria Immobiliare, con
un'imposta fissa.
Il vantaggio della trascrizione consiste nel diritto di preferenza che
l'acquirente potrà vantare in caso, ad esempio, di fallimento del
venditore.
Tale effetto,
che normalmente era connesso alla trascrizione dell'atto
di vendita,viene pertanto anticipato alla fase del compromesso.
Vale per un anno dalla scadenza del termine fissato dalle parti per
il rogito (o massimo tre anni dalla trascrizione stessa).
Contratto definitivo - Rogito Notarile
Il rogito costituisce l'atto di compravendita vero e proprio, attraverso il quale
il notaio verifica la piena conformità ai patti stabiliti nel compromesso.
L'importanza
della funzione del notaio consiste nell'accertamento del
corretto accatastamento dell'immobile, dell'eventuale presenza di ipoteche,
o di altri diritti di terzi. Il notaio ha l'obbligo di eseguire tali verifiche e
richiede al venditore tutta la documentazione necessaria per procedere ai
controlli: rogito di acquisto o dichiarazione di successione
dell'immobile, licenze o concessioni edilizie, certificato di
abitabilità, eventuali richieste di condono o concessioni di
sanatoria, la documentazione catastale, il regolamento condominiale,
le fatture relative all'acquisto dell'immobile e delle spese relative ai lavori
sostenuti nell'edificio.
Le spese notarili, sempre a carico dell'acquirente, sono fissate dallo
Stato e integrate da delibere dei consigli notarili di appartenenza:
normalmente sono proporzionali al valore dell'immobile e aumentano
in caso di particolari difficoltà nella redazione del rogito.
Il notaio provvede anche al pagamento delle tasse di compravendita, a carico dell'acquirente: l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale.
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